ARTICOLO 20

Possono intervenire all'assemblea tutti gli iscritti all'associazione. Il diritto di voto è esercitato solo dai soci operatori e dai soci fondatori.

ARTICOLO 21

E' ammessa la rappresentanza tramite delega scritta ad altri associati, il delegato non può presentare più di un associato.

Atto di Modifica ARTICOLO 21

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

E’ ammessa la rappresentanza tramite delega scritta ad altri associati.

ARTICOLO 22

Ogni socio ha diritto ad un voto nell'assemblea.

ARTICOLO 23

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e l'assemblea medesima elegge il segretario e ove necessario n° 2 scrutatori.

ARTICOLO 24

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea si intenderà valida qualora siano presenti almeno la metà più uno di un quinto degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni relative a persone si devono adottare a scrutinio segreto, per le altre il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal presidente. L'assemblea in seduta ordinaria delibera:

  • a) sulla relazione del presidente per l'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente;

  • b) sull'attività e programmi futuri dell'associazione;

  • c) sull'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto in seguito;

  • d) sulla determinazione della misura e della modalità della riscossione dei contributi dovuti dagli associati;

  • e) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

L'assemblea in seduta straordinaria delibera:

  • a) sulle modifiche del seguente statuto;

  • b) sull'anticipato scioglimento dell'associazione;

  • c) su ogni altro argomento posto all' O.d.G.

ARTICOLO 26

L'assemblea ordinaria delibera con la metà più uno dei voti favorevoli. L'assemblea straordinaria, invece, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi, aventi diritto al voto per quanto riguarda i punti a) e b) del precedente art. 24 ed a maggioranza semplice per quanto riguarda il punto c).

 

 

 

 

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