CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 27
Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci. Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Direttivo i coordinatori dei singoli "gruppi operativi" che a loro volta vengono eletti dai soci aderenti al gruppo. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del presidente e del vice presidente scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso. Se vengono meno per qualsiasi motivo uno o più dei cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo, l'assemblea in seduta straordinaria provvede alla sostituzione entro e non oltre 60 giorni dalla mancanza. Atto di Modifica ARTICOLO 27 Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999 Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Presidente e del vice Presidente scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Se vengono meno per qualsiasi motivo uno o più dei sei membri eletti dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea in seduta straordinaria provvede alla sostituzione entro e non oltre 60 giorni dalla mancanza.
ARTICOLO 28
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno ogni tre mesi e deve, comunque, essere convocato ogni qualvolta lo richiede la maggioranza del Consiglio stesso e su richiesta di almeno due coordinatori di "gruppi operativi".
Atto di Modifica ARTICOLO 28
Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e deve, comunque, essere convocato ogni qualvolta lo richiede la maggioranza del Consiglio stesso.
ARTICOLO 29
Tutti i membri del Consiglio Direttivo che dimostrano la non disponibilità alle norme di collaborazione, verranno destituiti dalle cariche previa deliberazione dell'assemblea che provvederà contestualmente alla elezione dei sostituti.
ARTICOLO 30
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ha nessun compenso.
ARTICOLO 31
Il Consiglio Direttivo:
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a) adotta deliberazioni su tutti gli argomenti riguardanti l'associazione, salvo quelli che per statuto sono demandati all'assemblea;
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b) propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi riguardanti l'associazione;
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c) provvede alla nomina o designazione di propri rappresentanti nell'ambito di Enti (pubblici o privati) ed organi di qualsiasi natura economica, giuridica o sindacale in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
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d) redige eventuali commissioni tecniche;
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e) redige i bilanci consuntivi e preventivi;
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f) stabilisce l'importo del contributo base ove lo stesso fosse stato previsto e deliberato dall'assemblea;
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g) formula proposte all'assemblea per la determinazione di altri contributi e sulle modalità di riscossione degli stessi;
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h) decide in merito alla richiesta di adesione di nuovi associati ed alla costituzione di "gruppi operativi".
Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riferite a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa rappresentanza in sede di Consiglio Direttivo.
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