ARTICOLO 15

Le richieste di dimissioni devono essere inviate al presidente dell'associazione. Sulle richieste di dimissioni decide il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

L’espulsione dall’associazione si ha per: a. morosità nel pagamento dei contributi ove fossero previsti b. comportamento contrario agli interessi ed alla dignità dell’associazione c. inosservanza, per colpa, dagli obblighi derivanti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni regolarmente prese d. mancata partecipazione agli interventi di protezione civile disposti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o dal responsabile del “gruppo operativo” per n.2 volte consecutive senza giustificato motivo L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Atto di Modifica ARTICOLO 16

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999 L’espulsione dall'Associazione si ha per:

  • 1. morosità del pagamento dei contributi ove fossero previsti

  • 2. comportamento contrario agli interessi ed alla dignità dell’Associazione

  • 3. inosservanza, per colpa, degli obblighi derivanti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni regolarmente prese

  • 4. mancata partecipazione agli interventi di Protezione Civile disposti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per n. 2 volte consecutive senza giustificato motivo

  • 5. l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 17

In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto con l’Associazione, il socio ed i suoi eredi o legatari non hanno alcun diritto sul fondo dell’Associazione. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 18

Sono organi dell’Associazione:

  • 1. L’Assemblea dei Soci.

  • 2. Il Consiglio Direttivo.

  • 3. Il Presidente dell’Associazione.

  • 4. Il Segretario Cassiere.

Atto di Modifica ARTICOLO 18

Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999

Sono organi dell’Associazione:

  • 1. l’assemblea dei soci

  • 2. il consiglio direttivo

  • 3. il presidente dell’associazione ed il vice presidente vicario

  • 4. il segretario cassiere ASSEMBLEE

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno. L'assemblea straordinaria può essere convocata quando è necessario. Essa è convocata su richiesta:

  • a) del presidente dell'associazione;

  • b) della maggioranza del Consiglio Direttivo;

  • c) su richiesta motivata di un "gruppo operativo" aderente all'associazione.

 

 

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