Atto di Modifica ARTICOLO 35
Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999
Il fondo comune dell’associazione è costituito da:
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1. contributi degli aderenti
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2. contributi di privati
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3. contributi dello Stato di Enti o do Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
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4. contributi di organismi internazionali
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5. donazioni e lasciti testamentari
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6. rimborsi derivanti da convezioni
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7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (L.266/91).
ARTICOLO 36
I contributi base degli associati, ove previsti e deliberati dall'assemblea, devono essere versati in via anticipata e non oltre la fine di ogni mese. Per gli altri contributi il termine e le modalità di versamento saranno stabiliti nella delibera che li impone. I nuovi associati cominceranno a versare i contributi previsti a partire dal momento dell'accettazione dell'iscrizione.
ESERCIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO 37
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 38
L'associazione si scioglie per tutte le cause previste dalla legge per lo scioglimento della società in quanto compatibile. In tutte le ipotesi di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e le competenze. Nel caso che lo scioglimento avvenga per mancato funzionamento dell'assemblea, la nomina del o dei liquidatori è fatta dal presidente del Tribunale competente su richiesta di almeno un decimo degli associati. Eventuali residui attivi saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.
VARIE
ARTICOLO 39
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile, nonché alle vigenti Leggi Regionali in materia di Protezione Civile.
Atto di Modifica ARTICOLO 39
Repertorio n.24526 – Raccolta n.5190 – del 08/08/1999
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di Protezione Civile.
ARTICOLO 40
L'associazione si ritiene comunque sempre sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dal comportamento di ogni singolo associato, sia esso fondatore o operatore.
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